COMMERCIALE 

/ INTRODUZIONE

Lo scenario normativo nazionale Tutela della

salute dei non fumatori

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 200

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(pubblicato sulla Gazzetta Uf

ficiale n° 300 del 29.12.2003): Attuazione

dell’art. 51, comma 2 della Legge n° 3 del 16.01.2003 come modificato

dall’art. 7 della Legge n° 306 del 21.10.2003 in materia di tutela della

salute dei non fumatori

.

Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ven

-

tilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al

divieto di fumo.

1.

I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della

legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come

tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altr

i

ambienti limitro

fi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori

devono rispettare i seguenti requisiti strutturali

:

a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

b. 

essere

dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitual-

mente in posizione di chiusura

;

c.



essere

forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto

dai successivi punti 9 e 10;

d. 

non rappresentare un

locale obbligato di passaggio per i non

fumatori

.

2.



I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi

meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una por-

tata d’aria di ricambio supplementare esterna o immessa pe

r

trasferimento da altri ambienti limitro

fi dove è vietato fumare

.

L’aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata.

La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/

secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in con-

formità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento

pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il numero

massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto

.

3.



I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non

inferiore a 5 Pa rispetto alle zone circostanti

.

4.

La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, a

i

sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunqu

e

essere inferiore alla metà della super

ficie complessiva di sommini-

strazione dell’esercizio.

5. L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma

deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzional

i

aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di

emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di

igiene ed edilizi

.

6 La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo

dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmi

o

energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unifi-

cazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti

abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in

opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformità dei

medesimi alla normativa vigente. Ai

fini del necessario controllo, i cer-

tificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema di espul

-

sione, e i certi

ficati annuali di verifica e di manutenzione degli impiant

i

di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità

competente

.

7.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, ade-

guatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini dell’omogeneit

à

sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devon

o

recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni dell

a

relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contrav-

ventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto

e

cui compete accertare le infrazioni.

8.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato a

l

punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare

evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FU

-

MARE”.

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con

l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cu

i

al punto 7, la scritta “AREA PER FUMATORI”.

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartell

i

luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la

dizione: “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO D

I

VENTILAZIONE”, che si accendono automaticamente in caso d

i

mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione

supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritt

a

indicativa dell’area riservata

.

11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratte-

ristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazion

e

della normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

TASSI DI VENTILAZIONE PER GLI AMBIENTI RESIDENZIALI SECONDO

LA UNI EN 15251 DURANTE I MOMENTI DI OCCUPAZION

E

TASSO DI RINNOVO DELL’ARIAa

SOGGIORNO E STANZE DA LETTO

,

PRINCIPALMENTE FLUSSO DI ARIA ESTERNA

FLUSSO ESTRATTO, L/

S

CATEGORIA

l/s

ach

l/s, persb

l/s m2

Cucina

Bagni

Toilets

(1)

(2)

(3)

(4a)

(4b)

(4

)

I

0,49

0,7

10

1,4

28

20

1

4

II

0,42

0,6

7

1,0

20

15

10

III

0,35

0,5

4

0,6

14

10

7

a I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m2 e ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.

b 

Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello nazionale devono essere

usate, qualora esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed aIl’IAQ.

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