COMMERCIALE
/ INTRODUZIONE
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 200
3
(pubblicato sulla Gazzetta Uf
ficiale n° 300 del 29.12.2003): Attuazione
dell’art. 51, comma 2 della Legge n° 3 del 16.01.2003 come modificato
dall’art. 7 della Legge n° 306 del 21.10.2003 in materia di tutela della
salute dei non fumatori
.
Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ven
-
tilazione e di ricambio d’aria e dei modelli dei cartelli connessi al
divieto di fumo.
1.
I locali riservati ai fumatori, di cui all’art. 51, comma 1, lettera b) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come
tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altr
i
ambienti limitro
fi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori
devono rispettare i seguenti requisiti strutturali
:
a. essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b.
essere
dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitual-
mente in posizione di chiusura
;
c.
essere
forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto
dai successivi punti 9 e 10;
d.
non rappresentare un
locale obbligato di passaggio per i non
fumatori
.
2.
I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una por-
tata d’aria di ricambio supplementare esterna o immessa pe
r
trasferimento da altri ambienti limitro
fi dove è vietato fumare
.
L’aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata.
La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/
secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in con-
formità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento
pari allo 0,7 persone/mq. All’ingresso dei locali è indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto
.
3.
I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non
inferiore a 5 Pa rispetto alle zone circostanti
.
4.
La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, a
i
sensi dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunqu
e
essere inferiore alla metà della super
ficie complessiva di sommini-
strazione dell’esercizio.
5. L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma
deve essere espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e funzional
i
aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di
igiene ed edilizi
.
6 La progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo
dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmi
o
energetico, come pure alle norme tecniche dell’Ente Italiano di Unifi-
cazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I soggetti
abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in
opera degli impianti secondo le regole dell’arte ed in conformità dei
medesimi alla normativa vigente. Ai
fini del necessario controllo, i cer-
tificati di installazione comprensivi dell’idoneità del sistema di espul
-
sione, e i certi
ficati annuali di verifica e di manutenzione degli impiant
i
di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell’autorità
competente
.
7.
Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, ade-
guatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini dell’omogeneit
à
sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devon
o
recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni dell
a
relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contrav-
ventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto
e
cui compete accertare le infrazioni.
8.
Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato a
l
punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare
evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FU
-
MARE”.
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con
l’indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cu
i
al punto 7, la scritta “AREA PER FUMATORI”.
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartell
i
luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la
dizione: “VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL’IMPIANTO D
I
VENTILAZIONE”, che si accendono automaticamente in caso d
i
mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritt
a
indicativa dell’area riservata
.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratte-
ristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all’applicazion
e
della normativa di cui all’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
TASSI DI VENTILAZIONE PER GLI AMBIENTI RESIDENZIALI SECONDO
LA UNI EN 15251 DURANTE I MOMENTI DI OCCUPAZION
E
CATEGORIA
l/s
ach
l/s, persb
l/s m2
Cucina
Bagni
Toilets
(1)
(2)
(3)
(4a)
(4b)
(4
)
I
0,49
0,7
10
1,4
28
20
1
4
II
0,42
0,6
7
1,0
20
15
10
III
0,35
0,5
4
0,6
14
10
7
a I tassi di rinnovo dell’aria espressi in l/s m2 e ach (ricambi orari) corrispondono tra loro quando l’altezza del soffitto è 2,5 m.
b
Il numero degli occupanti in una residenza può essere stimato dal numero delle stanze da letto. Le assunzioni fatte a livello nazionale devono essere
usate, qualora esistenti. Esse possono essere diverse per calcoli relativi all’energia ed aIl’IAQ.
35