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NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI

D.P.R. 74/2013

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA

ENERGETICA DELL’IMPIANTO E TECNICI ABILITATI

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [KW]

Cadenza controlli di

efficienza energetica

(anni)

Rapporto di controllo di

efficienza energetica (2)

Impianti con macchine

frigorifere/pompe di

calore

Macchine frigorifere

e/o pompe di calore a

compressione di vapore

ad azionamento elettrico

e macchine frigorifere

e/o pompe di calore ad

assorbimento a fiamma

diretta

12<P<100

4

Rapporto tipo 2

P≥100

2

Pompe di calore a

compressione di

vapore azionate da

motore endotermico

P≥12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad

assorbimento alimentate

con energia termica

P≥12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati

da teleriscaldamento

Sottostazione di

scambio termico da

rete ad utenza

P>10

4

Rapporto tipo 3

All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli,

la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli.

I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere

effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai

sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore

dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienza

energetica dell’impianto e riguardano in particolare il

sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei

sistemi di regolazione della temperatura di centrale e locale

nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi

di trattamento dell’acqua. Gli interventi di manutenzione e

controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza da

una parte e nel contempo mantenere un impianto efficiente

nel tempo per avere una «bolletta meno cara».

ALLEGATO A (ARTICOLO 8, COMMI 1, 2 E 5)

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di

climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori

di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza

termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si

stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno

essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione,

installazione e manutenzione degli impianti termici e

devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche,

professionali e normative.

Da sottolineare che manutenzione dell’impianto e controllo

dell’efficienza energetica di un impianto termico sono due

procedimenti distinti:

• La manutenzione di impianto termico: è data da tutte

quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezza

e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentori

devono definire e dichiarare esplicitamente al committente

o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento

alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto

o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazioni

di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale

frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine

lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report

della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle

parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il

report che ne deriva non coincide necessariamente con il

controllo di efficienza energetica.

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto

completato dalla redazione del Rapporto di Controllo è

obbligatorio per legge e deve avvenire con la cadenza

riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,

commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza

delle operazioni di ordinaria manutenzione.

Impianti con generatore di

calore a fiamma

Generatori alimentati a

combustione liquido o

solido

Generatori alimentati a

gas, metano o GPL

10<P<100

2

P≥100

1

10<P<100

4

P≥100

2

Rapporto tipo 1

Rapporto tipo 1

Impianti cogenerativi

P - Potenza termica utile nominale

Pel - Potenza elettrica nominale

Microcogenerazione

Unità cogenerative

Pel<50

4

Pel≥50

2

Rapporto tipo 4

Rapporto tipo 4

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati

da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7,

comma 6.

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